IPPR -GDO: Produzione di bottiglie per acqua minerale naturale Con R-PET a marchio “,Plastica Seconda Vita Food Contact”

La pubblicazione del decreto 18 maggio 2010, n. 113 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 168 del 21 luglio 2010 ha introdotto in Italia la possibilità di poter produrre e commercializzare bottiglie con PET di riciclo (R-PET) per acqua minerale naturale  nelle forme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto.

Tale disposizione ha richiamato un certo interesse da parte dell’industria delle acque minerali e della GDO in quanto dà modo di evidenziare ulteriormente verso il consumatore finale la valenza ambientale derivante dall’utilizzo di bottiglie in PET per l’imbottigliamento di acqua minerale naturale.

Alle iniziative mirate ad una riduzione d’uso di materiale (polimero) nella produzione della bottiglia si affianca oggi la possibilità di poter utilizzare PET di riciclo.

Il progetto si basa sull’interesse espresso da parte di una grande azienda delle distribuzione organizzata (COOP) verso la produzione e commercializzazione di bottiglie per acqua minerale naturale a marchio Plastica Seconda Vita Food Contact.         

Attraverso la stesura di un dossier dedicato, sono stati esaminati in dettaglio gli aspetti operativi del progetto che prevedono il coinvolgimento, oltre a COOP, di una azienda produttrice di PET di riciclo, di un produttore di preforme e di IPPR come istituto proprietario del marchio “,Plastica Seconda Vita Food Contact”.

Il dossier riporta una descrizione attenta del processo di riciclo, dei controlli effettuati nella fasi di accettazione delle bottiglie provenienti dal circuito di raccolta e sul materiale in uscita.

Ogni descrizione è corredata da una documentazione di supporto atta a dimostrare il rispetto dei requisiti di idoneità all’uso dell’R-PET previsti dal Decreto n. 113/2010.

La legislazione

La produzione di bottiglie con PET di riciclo si basa su quanto previsto dal citato decreto 18 maggio 2010, n. 113 dal titolo: 2Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d’uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato”.

Le condizioni previste pe l’uso del PET di riciclo, così come dettate dal decreto, sono le seguenti:

a) il PET di riciclo dovrà provenire dal recupero di bottiglie in PET per alimenti.

b) il PET riciclato destinato alla produzione di bottiglie dovrà essere accompagnato da una documentazione atta  a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

c) le bottiglie devono contenere almeno il 50% di PET vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si configurano nei significati di quanto previsto dal Regolamento CE n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con  alimenti.

Il PET di riciclo proveniente  dalla raccolta differenziata dovrà essere opportunamente trattato in impianti di riciclo che ne assicurino costantemente l’idoneità sanitaria per l’uso cui è destinato ovvero il rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Anche per il challenge test sono applicati i significati previsti dal Regolamento (CE) n. 282/2008.

Con “challenge test” si intende la dimostrazione dell’efficienza di un processo di riciclo nell’eliminazione della contaminazione chimica dai materiali  o dagli oggetti in plastica.

Per l’esecuzione del challenge test potranno essere applicati i principi riportati nelle linee guida EFSA riguardanti la presentazione delle domanda di autorizzazione  prevista dal Regolamento (CE) n. 282/2008  nonché quelli contenuti nel recente documento emanato dallo stesso Ente dal titolo: “Scientific Opinion on the criteria to be used for safety evaluation of a mechanical recycling process to produce recycled PET intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food

A differenza del Regolamento (CE) n. 282/2008, il decreto 18 maggio 2010, n. 113 non opera in regime autorizzatorio e pertanto non è prevista la concessione di alcuna autorizzazione da parte del Ministero della Salute per la produzione di bottiglie con PET di riciclo.

Tuttavia, come stabilito dallo stesso decreto, i produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica  riciclata sono tenuti a notificare all’Autorità sanitaria territorialmente competente l’impiego di polietilentereftalato riciclato.

Va peraltro osservato che le disposizioni introdotte dal decreto n. 113/2010 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall’articolo 13, comma 6 del Regolamento (CE) n. 282/2008 riguardanti i pareri sulle domande di autorizzazione presentate in applicazione del suddetto regolamento.

A partire da tale data la produzione di bottiglie con PET di riciclo sarà soggetta al regime autorizzatorio previsto dal regolamento comunitario.

Come specificato dal decreto, le bottiglie prodotte con PET di riciclo potranno essere utilizzate solo per l’imbottigliamento di acqua minerale naturale.

A tal riguardo si applicano le definizioni e disposizioni previste dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 riguardante attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acqua minerali naturali e successive modificazioni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 105/1992, sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

La dizione “acqua minerale naturale” si intende applicata alle diverse tipologie di tale acqua presente in commercio e tra queste:

  1. Acqua Minerale Naturale totalmente degassata
  2. Acqua  Minerale Naturale parzialmente degassata  
  3. Acqua  Minerale Naturale rinforzata con gas della sorgente
  4. Acqua Minerale Naturale aggiunta di anidride carbonica
  5. Acqua Minerale Naturale naturalmente gassata o effervescente naturale

Le modalità di utilizzazione delle acque minerali sono specificate all’art. 10 del decreto legislativo n. 105 che riporta quanto segue:

1. L’utilizzazione delle acque minerali deve avvenire in prossimità della sorgente;

2. E’ vietato il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale;

3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione di contaminazione e di fuoriuscita;

4. Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.

La tipologia di acqua minerale naturale e il formato della bottiglia saranno definiti sulla base di quanto previsto dal decreto n. 105/1992 e successive modifiche.

Sui significati applicativi del decreto n. 113/2010, è stato considerato quanto previsto dalla nota esplicativa del Ministero della Salute emanata in data 7 settembre 2010 .

 

Le fasi del progetto

Il planning attuativo del progetto è stato suddiviso nelle seguenti fasi:

 

Fase 1: individuazione dell’azienda imbottigliatrice e produttrice di bottiglie per acque minerali

L’individuazione dell’azienda imbottigliatrice è affidata a COOP.

All’azienda interessata potrà essere trasmesso il dossier descrittivo del progetto e i tempi dedicati a questa fase saranno essenzialmente legati all’esame dello stesso.

 

Fase 2: produzione delle bottiglie con R-PET (parte sperimentale)

E’ questa la parte più impegnativa del progetto che prevede una sperimentazione dell’R-PET per la produzione di bottiglie. In questi fase dovranno essere considerati:

a) gli aspetti qualitativi e prestazionali della bottiglia;

b) i requisiti di idoneità al contatto con  acqua minerale

c) la funzionalità dell’impianto (macchinabilità; controllo dei parametri di processo)

 

Fase 3: rilascio del marchio Plastica Seconda Vita Food Contact

Per il rilascio del marchio Plastica Seconda Vita Food Contact per bottiglie prodotte con R-PET sono previsti, a seguito delle presentazione della domanda, i seguenti tempi:

Esame dell’istruttoria:                     1 settimana

Visita ispettiva:                                 Entro un mese

Rilascio del certificato:                    Entro 40 giorni

I tempi prospettati sono riferiti al caso in cui la documentazione prodotta con la domanda risponda ai requisiti previsti per il rilascio del marchio e in assenza di non conformità maggiori, rilevate dalla visita ispettiva, che richiedono l’adozione di azioni correttive e una verifica supplementare.   

 

Le attività coordinate da IPPR hanno consentito di:

a) identificare il riciclatore in grado di produrre R-PET con caratteristiche di idoneità;

b) identificare un produttore di preforme con esperienza nell’uso  dell’R-PET;

c) definire con IIP un regolamento Plastica Seconda Vita Food Contact “ad hoc” per le bottiglie per acqua minerale naturale prodotte con R-PET;

d) organizzare più incontri con la parti interessate al progetto al fine definire gli aspetti riguardanti la fornitura di preforme in R-PET rispondenti ai requisiti di idoneità.

Il progetto troverà concreta applicazione dopo che COOP avrà individuato gli imbottigliatori di acque minerali.