L’aumento della capacità di recupero è soggetta a VIA secondo il TAR
L’aumento di capacità di recupero in un impianto di rifiuti non pericolosi, pur in assenza di modifiche strutturali/edilizie, è una “modifica sostanziale” ex Dlgs 152/2006 e va sottoposta a VIA.
Lo ha stabilito la sentenza del TAR Emilia Romagna 27 ottobre 2010, n. 8012 che ha respinto il ricorso contro il divieto di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi da parte di una società che aveva comunicato una modifica impiantistica comportante l’aumento dei rifiuti trattati dall’impianto.
Secondo i Giudici l’aumento di capacità di recupero dei rifiuti trattati comporta — pur in assenza di modifiche strutturali/edilizie — un ampliamento dell’impianto che va sottoposto a verifica di assoggettabilità (punto 8 lettera t), allegato IV, Dlgs 152/2006). Anche la modifica puramente gestionale, pur rimanendo invariata la struttura, configura un ampliamento o un’estensione e rientra nel concetto di “modifica sostanziale” sottoposta a verifica di assoggettabilità e VIA.