La strategia europea sui sacchetti al voto della Commissione Ambiente

 

La Commissione Ambiente è in procinto di riferire il suo voto sulla proposta della Commissione Europea circa l’obiettivo di riduzione dei sacchetti di plastica; l’appuntamento è previsto per il 6 marzo p.v. L’adozione plenaria da parte del Parlamento Europeo è prevista per il 15 aprile 2014.

Nel frattempo il progetto di relazione dell’europarlamentare Margrete Auken sui sacchetti di plastica continua ad arricchirsi di nuovi emendamenti, alcuni dei quali riguardano il riciclo e il possibile impiego di plastiche riciclate. Detti emendamenti, introdotti nel Draft Report del 27 gennaio scorso, sono riassunti di seguito.

1 . Anna Rosbach
Emendamenti 46, 49 e 50
Riconosce la completa riciclabilità dei sacchetti in plastica, ma denuncia il basso tasso di riciclo nell’Unione Europea individuando come possibile causa la mancanza di una raccolta differenziata specifica per questi manufatti.

Suggerisce, quale possibile metodo per affrontare il problema dell’abbandono  e del basso tasso di riciclo, un sistema di rimborso per i sacchetti in plastica simile a quelli esistenti in numerosi Stati Membri per imballaggi in vetro, plastica e metallo.

Riconosce che, tra gli Stati Membri, vi è un’ampia variabilità per quanto riguarda non solo l’utilizzo di detti sacchetti, ma anche il tasso di riciclo degli stessi, a causa di differenze nelle abitudini di consumo, nella consapevolezza ambientale, nelle strategie di raccolta e riciclo, nonché nelle politiche statali. Alcuni Stati hanno ridotto sensibilmente i livelli di consumo di sacchetti, tanto che nei sette Paesi con la migliore performance  il consumo si attesta intorno al 20% del consumo medio nell’Unione.

2 . Judith Merkies
Emendamento 92 , articolo 1, punto 1
e un tasso di riutilizzo inferiore a 125 volte
( questo emendamento cerca di introdurre una definizione  di ‘ riutilizzo ‘ in  aggiunta ai sacchetti aventi uno  spessore superiore ai 50 micron . Un sacchetto avente uno spessore superiore a 50 micron  è riutilizzabile se può essere utilizzato per  più di 125 volte).

3 . Pilar ayuso, Cristina Gutierrez-Cortines

Emendamento  61

Le misure non devono riguardare solamente la riduzione del consumo di borse in plastica, ma anche il loro riutilizzo e riciclo.

 

4 . Sophie Auconie

Emendamento 77

Sacchetti di plastica molto leggeri per il confezionamento di alimenti secchi sfusi o imballati, come frutta, verdura o dolci, hanno una funzione che va oltre il semplice trasporto di questi prodotti. Tuttavia, possono contribuire in modo significativo al volume dei rifiuti. Dovrebbero pertanto essere oggetto di una riduzione o di una graduale sostituzione di sacchetti prodotti a partire da materiali bio-based da risorse sostenibili o da materiali riciclati (l’emendamento intende aprire a tutti i materiali riciclati e non soltanto alla carta).

 

5 . Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Emendamento 86

Le misure adottate non devono interferire con il buon funzionamento del mercato interno. Una discriminazione tra materiali tra Stati diversi potrebbe rendere più difficili il riciclaggio e il commercio.

6 . Auken
Emendamento 87 , articolo 1, punto 1 ( nuovo) (nella definizione di ” sacchetti ” )
-2a .  Per  ” carrier bags ” si intendono i sacchetti  forniti ai consumatori presso il punto di vendita di beni o prodotti per  il trasporto delle merci . Le borse necessarie per l’igiene alimentare per avvolgere cibi umidi , sfusi, non imballati come la carne cruda, pesce e latticini o generi alimentari non confezionati, non sono considerati borse da asporto.

7 . Corinne Lepage
Emendamento 115 , articolo 1, punto 2:
(Intende mettere al bando tutti i sacchetti di plastica a partire dal 2020, senza deroghe per i sacchetti biodegradabili)

Dal 2020 in poi , gli Stati membri devono terminare la fornitura di sacchetti di plastica leggeri, compresi quelli biodegradabili . “

8. Emendamento 130 , punto 2 bis ( nuovo)
I sacchetti leggeri di plastica biodegradabili e che siano recuperabili mediante riciclaggio organico sono esentati dalle misure della presente direttiva , a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) Non sono forniti gratuitamente ,
b) Sono utilizzati in zone in cui esse sono accettati dalle autorità competenti per la gestione dei rifiuti come parte della raccolta dei rifiuti organici e degli schemi di riciclaggio ,
c ) che siano chiaramente etichettati con le informazioni per i consumatori sul loro ulteriore utilizzo per la raccolta differenziata dei rifiuti organici,
d ) Sono conformi alla norma EN 13432 ,
e) Sono in grado di subire decomposizione biologica tale che tutti i materiali costituenti si decompongono in biossido di carbonio , biomassa e acqua in condizioni naturali in meno di due anni
.”

9. Corinne Lepage

Emendamento 140, aricolo 1, punto 2a (nuovo)
“I retailers dovranno permettere ai consumatori di rifiutare e lasciare presso il punto vendita qualsiasi imballaggio che essi ritengano superfluo, in particolare per quanto riguarda i sacchetti per asporto merci. I retailers dovranno assicurare che tali imballaggi siano riutilizzati o riciclati”.

 

Il draft report  aggiornato al 27 gennaio 2014 e riportante tutti gli emendamenti  è riportato in allegato.

IPPR  continuerà a monitorare lo sviluppo delle attività riguardanti l’aggiornamento della direttiva 94/62/CE e ad informare le aziende con successive circolari.

La Segreteria rimane a disposizione delle imprese associate per ogni ulteriore informazione.

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