PUBBLICAZIONI
UN PO’ DI CHIAREZZA SULL’IPOTESI DI MESSA AL BANDO DEI SACCHETTI DI PLASTICA

La Legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge 296/06 e successive modifiche ed integrazioni) ha previsto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, “della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario”.
In realtà, nella stessa Finanziaria, si subordinava l’entrata in vigore di tale divieto all’emanazione di una serie di norme tecniche atte a disciplinare la sostituzione di shoppers in plastica.
Ad oggi ricordiamo che non ha preso corpo la succitata decretazione ministeriale, e questa assenza rende NON EFFICACE, per incompletezza del contenuto precettivo, il divieto di produzione di sacchi non biodegradabili (peraltro, dubitiamo fortemente che ci siano i tempi tecnici, da qui alla fine dell’anno, per l’emanazione dei previsti decreti attuativi).
Oltretutto la norma approvata nella Finanziaria 2007 traeva ispirazione da un decreto francese, reso non efficace dalla procedura di infrazione ad opera della Commissione Europea contro il Governo francese, reo di avere adottato una norma (ripetiamo, identica a quella italiana) palesemente disallineata rispetto alla direttiva UE 94/62 (packaging & packaging waste), ovvero proprio quella direttiva che certa stampa disinformata ritiene, erroneamente, violata dai sacchetti in plastica tradizionale.
Ricordiamo anzi che, nonostante quanto spesso viene divulgato, NON ESISTE NESSUNA NORMATIVA EUROPEA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI SACCHETTI NON BIODEGRADABILI.
La EN 13432 (spacciata per direttiva comunitaria) è, in realtà, uno standard tecnico volontario, quindi non una direttiva!
Al contrario, proprio la direttiva europea sugli imballaggi vieta espressamente l’introduzione di norme atte a creare distorsioni di mercato.

Sempre più spesso leggiamo di iniziative locali, che anticipano la norma nazionale, volte al divieto di utilizzo del sacchetto in plastica tradizionale, a favore dell’analogo realizzato in biopolimero. Tutto ciò sta producendo una serie di effetti negativi sui fornitori di sacchetti (difficoltà nelle vendite e nell’approvvigionamento di biopolimero, in termini sia di reperibilità del materiale sia di costi) così come sui loro clienti (a partire dalla forte insoddisfazione della clientela per i maggiori costi del bioshopper a fronte di prestazioni inferiori rispetto al sacchetto in plastica).
Riteniamo pertanto doveroso informare i commercianti circa la reale situazione normativa, affinchè possano scegliere in libertà quale soluzione adottare, senza obblighi imposti non da una legge, bensì da una mala informazione.