In realtà, nella stessa Finanziaria, si subordinava l’entrata in vigore di tale divieto all’emanazione di una serie di norme tecniche atte a disciplinare la sostituzione di shoppers in plastica.
Ad oggi ricordiamo che non ha preso corpo la succitata decretazione ministeriale, e questa assenza rende NON EFFICACE, per incompletezza del contenuto precettivo, il divieto di produzione di sacchi non biodegradabili (peraltro, dubitiamo fortemente che ci siano i tempi tecnici, da qui alla fine dell’anno, per l’emanazione dei previsti decreti attuativi).
Ricordiamo anzi che, nonostante quanto spesso viene divulgato, NON ESISTE NESSUNA NORMATIVA EUROPEA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI SACCHETTI NON BIODEGRADABILI.
La EN 13432 (spacciata per direttiva comunitaria) è, in realtà, uno standard tecnico volontario, quindi non una direttiva!
Al contrario, proprio la direttiva europea sugli imballaggi vieta espressamente l’introduzione di norme atte a creare distorsioni di mercato.
Sempre più spesso leggiamo di iniziative locali, che anticipano la norma nazionale, volte al divieto di utilizzo del sacchetto in plastica tradizionale, a favore dell’analogo realizzato in biopolimero. Tutto ciò sta producendo una serie di effetti negativi sui fornitori di sacchetti (difficoltà nelle vendite e nell’approvvigionamento di biopolimero, in termini sia di reperibilità del materiale sia di costi) così come sui loro clienti (a partire dalla forte insoddisfazione della clientela per i maggiori costi del bioshopper a fronte di prestazioni inferiori rispetto al sacchetto in plastica).
Riteniamo pertanto doveroso informare i commercianti circa la reale situazione normativa, affinchè possano scegliere in libertà quale soluzione adottare, senza obblighi imposti non da una legge, bensì da una mala informazione.