Come già segnalato lo scorso 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE n. L 197 la nuova Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE (Direttiva 2012/19/UE). La nuova Direttiva ha introdotto alcune novità rispetto alla precedente Direttiva del 2002 (Direttiva 2002/96/CE) che è stata recepita in Italia dal Dlgs 151/2005. La nuova Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 febbraio 2014 e, come è noto, bisognerà attendere l’inserimento di tale Direttiva in una delle prossime Leggi Comunitarie.
Di seguito le principali novità della nuova Direttiva.
Campo di applicazione
La nuova Direttiva prevede un campo di applicazione “aperto” a tutte le apparecchiature elettroniche prevedendo, tuttavia, un periodo transitorio fino al 14 agosto 2018. Infatti, fino a quella data, la Direttiva interessa le AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I: si tratta delle 10 categorie di AEE già rientranti nel campo di applicazione dell’attuale normativa con l’aggiunta dei pannelli fotovoltaici. Dal 15 agosto 2018 la Direttiva sarà applicata a tutte le AEE come indicate negli allegati III e IV, estendendo ulteriormente il campo di applicazione.
Alcune apparecchiature continueranno a essere escluse (es: strumenti industriali di grandi dimensioni, istallazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di trasporto, macchine mobili non stradali ecc.)
Definizione di produttore di AEE e rappresentante autorizzato La definizione di produttore riportata nella nuova direttiva è relativa ad una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato Membro in cui fabbrica o immette sul mercato l’apparecchiatura AEE (fatto salvo il caso delle vendite a distanza). La Direttiva prevede la figura di “rappresentante autorizzato” nel caso di produttore stabilito in altro Stato membro.
Nuovi obiettivi di raccolta e metodologia di calcolo La nuova Direttiva introduce modifiche relative agli obiettivi di raccolta:
– Viene mantenuto l’attuale tasso medio di raccolta (4kg/abitante per anno) fino al 31 dicembre 2015.
– Dal 2016 il tasso minimo di raccolta che gli Stati Membri dovranno soddisfare è pari al 45% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello stesso Stato Membro nei tre anni precedenti.
– Dal 2019, gli Stati Membri potranno scegliere tra l’obiettivo del 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato o in alternativa all’85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato Membro.
Obblighi di ritiro da parte dei distributori
Relativamente agli obblighi di ritiro da parte dei distributori si evidenzia che la nuova Direttiva introduce l’obbligo di ritirare gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni (es. telefonini) presso i punti vendita di superficie superiore a 400 m2 o nelle immediate prossimità. Resta invariato il criterio “uno contro uno” per le altre tipologie di AEE.
Preparazione al riutilizzo
La Direttiva attribuisce priorità alla preparazione al riutilizzo dei RAEE e successivamente al recupero. Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE, gli Stati Membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, la separazione dei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE.
Registrazione, informazioni e comunicazioni La Direttiva stabilisce che la Commissione europea adotti provvedimenti attuativi per l’armonizzazione dei registri dei produttori, il formato della registrazione e delle comunicazioni e per la frequenza delle comunicazioni al registro.
Nuova Direttiva RoHS
Informiamo inoltre che nel luglio del 2011 (Gazzetta Ufficiale UE n. L 174 del 1 luglio 2011) è stata pubblicata la nuova direttiva RoHS sulla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche- Direttiva 2011/65/UE.
La nuova Direttiva, una volta recepita negli ordinamenti nazionali (il termine è il 3 gennaio 2013), sostituirà la Direttiva 2002/95/CE recepita in Italia, insieme alla Direttiva RAEE, dal Dlgs 151/2005. La nuova Direttiva è inserita nella bozza di Legge Comunitaria 2011 attualmente all’esame del Senato.
Campo di applicazione
La nuova RoHS si presenta come una direttiva a sé stante, non creando collegamenti diretti con la direttiva RAEE, come avviene attualmente. Ad esempio il campo di applicazione è stato ampliato, dato che alle 10 categorie di AEE attualmente interessate, viene aggiunta una nuova categoria che di fatto include tutte le AEE (“11. Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate”).
Prevenzione
Principale scopo della Direttiva resta quello di garantire che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro utilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze elencate nell’allegato II (le stesse disciplinate dall’attuale normativa):
• piombo 0,1%;
• mercurio 0,1%;
• cadmio 0,01%;
• cromo esavalente 0,1%;
• bifenili polibromurati (PBB) 0,1%;
• eteri di defenile polibromurato (PBDE) 0,1%.
Si evidenzia però che tale divieto si applicherà anche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo precedentemente non rientranti nel campo di applicazione.
Analogamente alla norma in vigore, anche la nuova RoHS prevede diverse esenzioni sia per quanto riguarda determinate tipologie di apparecchiature, sia per quanto riguarda specifiche applicazioni delle sostanze indicate.
Inoltre viene prevista una metodologia per la possibile revisione delle restrizioni esistenti (anche su richiesta di un produttore) e per l’introduzione di nuove restrizioni.
Dichiarazione di conformità
La Direttiva prevede indicazioni e regole precise per quanto riguarda la dichiarazione di conformità delle AEE e l’apposizione della marcatura CE sull’apparecchiatura prima dell’immissione sul mercato.