CIRCOLARE
Albo gestori, chiarimenti sui rinnovi del Recupero Agevolato

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Le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 2 e 3 che hanno già versato i diritti d’iscrizione non devono versare ulteriori diritti per la stessa annualità, salvo il caso di passaggio a una classe superiore.

Con una delibera del 28 settembre 2011 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è tornato a esprimersi sulle conseguenze della recente soppressione delle categorie 2 e 3 dell’Albo gestori (ex Dlgs 205/2010), categorie “specifiche” di iscrizione per le imprese di trasporto di rifiuti destinati al “recupero semplificato”, con salvezza delle iscrizioni già in essere fino alla data del rinnovo.

In occasione del rinnovo gli operatori dovranno quindi migrare nelle categorie “generiche” per la raccolta e il trasporto (4 e 5) o nella categoria 1 nel caso di rifiuti urbani da raccolta differenziata.

Ed è proprio in relazione ai rinnovi che l’Albo è nuovamente intervenuto al fine di far chiarezza sui diritti d’iscrizione, e di confermare la validità della dichiarazione “di attualità” della perizia sull’idoneità dei mezzi di trasporto, con richiamo alla delibera 4/2000.