CIRCOLARI
VIA ed AIA

Secondo il Consiglio di Stato la procedura di “Via” precede ed informa procedura di “Aia”

La procedura relativa al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (cd. “Aia”) per un impianto di rifiuti resta sospesa fino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale (cd. “Via”).

E’ quanto chiarito dal Consiglio di Stato, che con parere 18 giugno 2008 n. 200801001 ha sottolineato che quando l’Ordinamento giuridico impone entrambe le procedure per l’avvio di una industria la priorità deve essere data alla valutazione di impatto ambientale, poiché questa – attinente alla localizzazione dell’opera – può ipoteticamente concludersi con una rinuncia o con un divieto di realizzare l’impianto in tale luogo.

L’ordine logico tra tali procedure, ha sottolineato il Consiglio di Stato nel parere, è imposto dalla normativa in vigore, ossia dal Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) in materia di valutazione di impatto ambientale e dal Dlgs 59/2005 (in materia di “Aia”) che al suo articolo 5, comma 12 statuisce come in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale il termine per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è sospeso fino alla conclusione di tale procedura e che l’autorizzazione stessa non può comunque essere rilasciata prima della conclusione del procedimento medesimo.

Con il medesimo parere il Consiglio di Stato ha inoltre fornito chiarimenti sul rinnovo della autorizzazione all’esercizio inerente un impianto avviato in base al regime giuridico che non imponeva la sua sottoposizione a “Via” e poi fatto rientrare (in base al mutato quadro normativo introdotto dal Dlgs 152/2006) tra le opere soggette a valutazione di impatto ambientale. In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’impianto di rifiuti realizzato e posto in esercizio in base ad autorizzazione rilasciata quando non occorreva la valutazione di impatto ambientale può continuare ad operare senza essere sottoposta ad essa, nel frattempo divenuta obbligatoria, fino alla naturale scadenza dell’originaria autorizzazione. Solo dopo la naturale scadenza di tale autorizzazione ed in fase di rinnovo della medesima l’impianto deve preventivamente essere sottoposto alla procedura di “Via”, dal cui esito dipende il rilascio della nuova autorizzazione (nel caso di specie, coincidente con la nuova “autorizzazione integrata ambientale”, meglio nota come “Aia”).

 

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