CIRCOLARE
Sistri: rinvio al 2012 per i piccolissimi produttori e sanzioni ridotte per tutti

In seguito all’approvazione di due nuovi provvedimenti, ovvero la legge 106/2011 di conversione del Dl Sviluppo (pubblicato in Gu lo scorso 12 luglio) e il Dl sui reati ambientali approvato dal governo il 7 luglio, sono state modificate alcune disposizioni relative all’entrata in vigore del SISTRI.

Oltre al rinvio in data non antecedente al 1° giugno 2012 degli adempimenti operativi per i produttori di rifiuti speciali e pericolosi fino a 10 dipendenti (compresi quelli che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30kg/l al giorno), è stata attenuato anche il regime sanzionatorio generale per tutti gli altri soggetti obbligati a partire dal 1° settembre prossimo.

Quest’ultimo alleggerimento, previsto dal Dlgs di recepimento delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, dal punto di vista sanzionatorio istituisce quanto segue:

– “cumulo giuridico” che stabilisce, in caso di violazione di più norme relative al SISTRI, l’applicazione della sola sanzione amministrativa prevista dall’illecito più grave aumentata sino al doppio;

– “ravvedimento” e “definizione agevolata” che prevedono, rispettivamente, che l’adempimento degli obblighi entro 30 giorni dalla loro scadenza comporti l’esclusione delle responsabilità per le violazioni amministrative relative al SISTRI; che l’adempimento degli obblighi entro 60 giorni dalla contestazione della violazione – unitamente al pagamento di un quarto della sanzione- comporti la definizione della controversia senza l’applicazione di sanzioni accessorie;

le sanzioni ridotte per l’omessa iscrizione al SISTRI (già previste dall’ex Dlgs 205/2010) si applicheranno, dopo la piena operatività del Sistema, per un periodo fino a 12 mesi. Per lo stesso periodo potranno godere di analoghe sanzioni ridotte anche tutti gli altri responsabili di violazioni della normativa SISTRI, ad eccezione di coloro che abbiano agito in modo fraudolento;

– periodo di “doppio binario”: viene confermato che fino alla piena operatività del SISTRI l’obbligo di tracciamento deve essere assolto parallelamente mediante l’utilizzo dei formulari cartacei (registro carico/scarico e FIR);

confisca dei mezzi: la già prevista sanzione accessoria della confisca del mezzo viene allargata al trasporto di rifiuti non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI;

responsabilità enti collettivi: viene introdotta una distinta responsabilità amministrativa per tutti i principali illeciti ambientali a carico di persone giuridiche ed enti che saranno responsabili dell’operato dei loro amministratori e dipendenti.

Riportiamo di seguito uno schema riassuntivo con i nuovi adempimenti operativi SISTRI:

– DAL 1° SETETMBRE 2011:

·         Produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 500 dipendenti

·         Produttori di rifiuti non pericolosi (ex art.183, comma 3, lettere C), D), g), Dlgs 152/2006) con più di 500 dipendenti

·         Raccoglitori/trasportatori professionali di rifiuti speciali per oltre tremila ton/anno

·         Recuperatori/smaltitori di rifiuti

·         Commercianti e intermediari di rifiuti

·         Soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria

– DAL 1° OTTOBRE 2011:

·         Produttori di rifiuti speciali pericolosi con da 251 a 500 dipendenti

·         Produttori di rifiuti non pericolosi (ex art.183, comma 3, lettere C), D), g), Dlgs 152/2006) da 251 a 500 dipendenti

·         Comuni e gestori rifiuti urbani regione Campania

 

– DAL 2 NOVEMBRE 2011:

·         Produttori di rifiuti speciali pericolosi con da 51 a 250 dipendenti

·         Produttori di rifiuti non pericolosi (ex art.183, comma 3, lettere C), D), g), Dlgs 152/2006) da 51 a 250 dipendenti

 

– DAL 1° DICEMBRE 2011:

·         Produttori di rifiuti speciali pericolosi con da 11 a 50 dipendenti

·         Produttori di rifiuti non pericolosi (ex art.183, comma 3, lettere C), D), g), Dlgs 152/2006) da 11 a 50 dipendenti

·         Raccoglitori/trasportatori professionali di rifiuti speciali fino a tremila ton/anno

 

 DOPO IL 1° GIUGNO 2012 (i termini saranno precisati da un prossimo Dm del Ministero dell’Ambiente):

  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti, compresi quelli che effettuano il trasporto dei propri rifiuti