CIRCOLARE
Nuovo regime IVA per le attività di gestione dei rifiuti

A seguito della recente
“manovra finanziaria” (Dl 138/2011, come convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148) aumenta l’Iva anche per i servizi e le attività legate
alla gestione dei rifiuti.

La variazione in aumento riguarda
solo alcune di tali attività che, in linea generale (ex n. 127, Tabella A al
Dpr 633/1972, cd. “Testo unico Iva”), godono invece di un’aliquota
Iva agevolata al 10%: quali siano le attività che godono di tale regime di favore
viene ulteriormente specificato e chiarito in numerose risoluzioni dell’Agenzia
dell’Entrate.

La norma di riferimento per la
disciplina dell’Iva è costituita dal Dpr 26 ottobre 1972 n. 633,
“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; in
particolare, la Tabella A, Parte III, allegata al Dpr medesimo disciplina i
“Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%” e al numero 127 si
occupa (anche) delle attività legate alla gestione dei rifiuti, fissando per
questi ultimi l’aliquota del 10%.

Il testo è dunque il seguente:

 

(omissis)

 

“127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane
tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad
essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni;

 

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);

 

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al
numero 127-quinquies);

 

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito
temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7,
comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del
medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e
depurazione;”.

 

A seguito della abrogazione del
Dlgs 22/1997 ad opera del Dlgs 152/2006, i riferimenti devono intendersi a
quest’ultimo testo normativo, secondo il principio della continuità normativa
così come affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale (si veda a titolo
di esempio la sentenza 422/2002).

 

L’Agenzia delle Entrate, in molte
risoluzioni emanate a seguito di interpello dei contribuenti, ha fornito una
serie di preziose indicazioni circa l’aliquota Iva applicabile alle diverse
prestazioni legate alla gestione dei rifiuti (v.si tabella in allegato)

 

Aliquote IVA