Nei giorni scorsi da più fonti sono state divulgate notizie relative ad un possibile anticipo al 31 dicembre 2012 dell’entrata in vigore delle sanzioni conseguenti il mancato rispetto dei precetti contenuti nella Legge 28/12 in tema di messa al bando dei sacchetti non biodegradabili.
L’iniziativa di cui sopra sarebbe emersa nell’ambito di un Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso giovedì all’interno del cd. “Decreto Sviluppo”.
Riteniamo doveroso precisare che al momento in cui scriviamo ci risultano circolare varie versioni alle quali attribuiamo la medesima attendibilità, stabilito oltretutto che la versione uscita dal CdM (e non è dato sapere quale sia, come già precisato) è stata approvata “salvo intese”.
Ogni Ministero, quindi, ci risulta stia operando per aggiornare e modificare le parti di propria competenza in base agli accordi presi nel predetto Consiglio.
Precisiamo peraltro che in una sola delle versioni circolanti è presente il comma 19 dell’articolo 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, e i servizi pubblici locali), contenente una disposizione relativa alla commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci.
La disposizione, di cui alla succitata versione, anticipa dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2012 il termine a decorrere dal quale la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dall’articolo 2 del DL 25 gennaio 2012, n.2 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
Di seguito il comma 19 dell’articolo 34 e l’articolo 2 del DL 2/2012.
19. All’art. 2, comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole « A decorrere dal 31 dicembre 2013, » sono sostituite con “A decorrere dal 31 dicembre 2012”.
D.L. 25-1-2012 n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2012, n. 20.
Art. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
Sarà nostra cura aggiornarVi quanto prima sul tema.