Gentile Associato,
come noto, lo stato di applicazione della normativa di cui al DM 203/03, con particolare riferimento all’adozione da parte della Pubblica Amministrazione degli strumenti idonei al rispetto del predetto decreto, e tenuto conto delle inerzie sin qui mostrate dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti nella elaborazione del Repertorio Nazionale Prodotti da Riciclo, mostra chiaro-scuri che richiedono al nostro Istituto un sempre maggiore impegno finalizzato alla ricerca di quei dispositivi tesi a sensibilizzare proprio i predetti soggetti.
A tal fine riteniamo opportuno informarVi della interrogazione parlamentare, di seguito riportata, che ci auguriamo possa dare slancio al mercato dei ri-prodotti in plastica da riciclo.
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00577
presentata da
ANGELO PIAZZA
martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.100
ANGELO PIAZZA. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. – Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, emanato in «Attuazione delle direttive 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», prevede, all’articolo 18, che spetta allo Stato «l’individuazione delle iniziative e delle azioni anche economiche per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici» e, all’articolo 19, comma 4, che «entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti, affinché gli uffici e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo»;
il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, recante «Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo», ha individuato quali destinatari delle disposizioni in materia di acquisti di manufatti con materiale riciclato gli uffici ed enti pubblici, nonché società a prevalente capitale pubblico;
lo stesso decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, all’articolo 7, ha stabilito che le regioni individuano ed aggiornano l’elenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, mentre per quanto riguarda i destinatari di dimensione nazionale l’individuazione è a cura dell’osservatorio medesimo;
l’Osservatorio nazionale dei rifiuti, in attuazione della norma da ultimo richiamata, ha indicato le seguenti categorie delle amministrazioni pubbliche destinatarie del decreto ministeriale n. 203 del 2003: amministrazione diretta dello Stato, amministrazione indiretta dello Stato, enti pubblici autarchici locali ed organismi di diritto pubblico -:
quali siano i dati relativi all’attuazione delle normative richiamate in premessa, sia per quanto attiene ai compiti degli organi dello Stato dipendenti o vigilati dal Governo, sia per quanto riguarda le attribuzioni affidate alle regioni dal Governo, e quali misure il Governo intenda assumere affinché gli uffici pubblici governativi e le società a prevalente capitale pubblico, partecipate o controllate dall’Esecutivo, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. ( 3 – 00577 )
Resoconto stenografico dell’Assemblea
Seduta n. 101 del 31/1/2007
(Attuazione della normativa in materia di acquisto di manufatti e beni prodotti con materiale riciclato da parte degli uffici e degli enti pubblici – n. 3-00577 )
PRESIDENTE . L’onorevole Angelo Piazza ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00577 (vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta immediata sezione 7 ) .
ANGELO PIAZZA . Signor Presidente, con normative nazionali ed attuative di disposizioni comunitarie, e poi con successivi decreti attuativi dei singoli ministeri, si è stabilita la spettanza in carico allo Stato dell’obbligo di individuare iniziative ed azioni anche economiche per favorire il riciclaggio ed il recupero di materiali di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici.
È posto altresì a carico dello Stato – del Governo ed in particolare dei Ministeri dell’ambiente, delle attività produttive (oggi sviluppo economico) e della salute – il compito di adottare le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, coprano il fabbisogno attuale di manufatti e di beni indicati nel medesimo decreto con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato, non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. Tali disposizioni sono volte a tutelare preminenti interessi della collettività nel campo della salute e della tutela dell’ambiente.
Le categorie delle pubbliche amministrazioni individuate come destinatarie di questi decreti sono sia amministrazioni dirette ed indirette dello Stato, sia gli enti pubblici, sia gli organismi di diritto pubblico, ivi comprese le società, pur private, a prevalente partecipazione pubblica.
PRESIDENTE . La prego di concludere.
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ANGELO PIAZZA . Si chiede pertanto al Governo di indicare quali siano i dati relativi all’attuazione di queste norme per quanto riguarda sia i compiti degli organi dello Stato, sia quelli affidati alle regioni dal Governo e rientranti nella competenza di quest’ultimo…
PRESIDENTE . Onorevole Angelo Piazza, potrà proseguire in sede di replica.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di rispondere.
VANNINO CHITI , Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali . Nel decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, vi sono due livelli di riferimento: un livello nazionale, di competenza dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, che ha già provveduto classificandoli per macrocategorie, ed un livello locale, di competenza delle regioni (è la prima questione da lei posta, onorevole Piazza), per il quale ad oggi soltanto la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto. La regione Lombardia ha stilato un elenco dettagliato che non ha ancora ufficializzato.
Per quanto si riferisce alla seconda delle questioni che lei poneva, al momento attuale, nonostante il forte interesse suscitato nel mondo imprenditoriale, il sistema complessivamente non è ancora decollato.
Ci sono delle criticità, alcune insite nello stesso decreto, come la definizione del post consumo, che mal si presta a fornire garanzie adeguate agli utilizzatori dei prodotti, questioni procedurali come la difficoltà della commissione tecnica di dare immediato riscontro alle istanze di iscrizione al registro di riciclaggio, la mancanza di sanzioni per gli inadempienti, la mancata individuazione dei destinatari da parte delle regioni, una scarsa propensione a considerare materiali e prodotti riciclati. Va inoltre considerato che molte delle domande pervenute non sono risultate conformi ai requisiti normativi.
Tutto ciò ha spinto il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a considerare l’opportunità anche di un intervento di modifica, oltre che per risolvere alcuni di questi limiti tecnico-amministrativi, anche per una coerenza con quanto contenuto nella finanziaria nel piano per gli acquisti sostenibili. Facendo questo, verrebbero direttamente inserite queste impostazioni come prescrizioni tecniche nei bandi di gara fatti centralmente dalla Consip, che poi diventerebbero di riferimento per i bandi di gara delle amministrazioni periferiche. Questo è dunque il primo impegno che stiamo verificando.
Per quanto riguarda la seconda questione, che registra le stesse difficoltà, stiamo studiando – magari su questo potremo riferire, se l’interrogante vorrà, in un momento successivo – gli interventi e le misure più opportune e coerenti per realizzare l’obiettivo del 30 per cento, che riguarda le amministrazioni pubbliche o quelle che sono comunque controllate, magari dandoci anche obiettivi di gradualità per potervi corrispondere.
PRESIDENTE . L’onorevole Piazza ha facoltà di replicare.
ANGELO PIAZZA . Dalla cortese risposta del ministro Chiti mi pare emerga un quadro di sostanziale inattuazione di queste norme. Questo è di per sé un dato sicuramente preoccupante.
Accolgo invece molto favorevolmente l’impegno che il ministro Chiti assume a nome del Governo, sia per quanto riguarda i prossimi bandi della Consip, perché è molto importante che si stabilisca sin d’ora una regola per il futuro, che implichi l’attuazione degli obblighi di legge (legge nazionale e legge comunitaria), sia per l’impegno successivo ad attuare, nei limiti del possibile e con gli aggiustamenti anche normativi che occorressero, gli obblighi previsti dalle norme che, ricordo, sono per lo Stato prescrizioni vincolanti.