Utilizzo di R-PET per acqua minerale naturale: circolare del Ministero della Salute del 28 maggio 2012

 

Attraverso la circolare viene resa nota la possibilità di poter produrre anche in Italia un polietilentereftalato riciclato per le condizioni specificate nell’art. 13 ter del decreto 21 marzo 1973, così come aggiornato dal decreto n. 113 del 2010 sopra citato, purché sia assicurato il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti e garantita la sicurezza al contatto con alimenti dello stesso riciclato (RPET).

Le imprese produttrici di RPET sono tenute, sotto la propria responsabilità, a controllare la rispondenza del polietilentereftalato riciclato alle disposizioni in vigore allo scopo di garantirne la sicurezza per il contatto alimentare.

Le attuali disposizioni, sia a livello nazionale che comunitario, prevedono che il PET riciclato possa essere utilizzato a contatto con alimenti purché:

  • proveniente da PET originariamente idoneo e destinato al contatto con alimenti;
  • accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del Regolamento n. 1935/2004/CE (regolamento quadro per i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

Per il rispetto di queste condizioni le aziende riciclatrici dovranno  applicare i criteri già stabiliti dall’EFSA nel contesto applicativo del Regolamento CE N. 282/2008 e disporre di una documentazione di supporto  delle informazioni necessarie in linea con quanto richiesto dall’EFSA.

Un altro passaggio importante della circolare riguarda la dichiarazione di conformità e la documentazione di supporto. La dichiarazione, oltre alle prescrizioni stabilite per le plastiche in generale dal regolamento UE N. 10/2011, deve contenere:

* la dichiarazione che lo specifico processo di riciclo dal quale proviene l’RPET è inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’EFSA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento CE 282/2008

* la dichiarazione che l’input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata sono conformi alla specifiche in base alle quali è stata chiesta l’autorizzazione

* la dichiarazione che viene applicato un sistema di assicurazione della qualità in linea con quanto stabilito nella sezione B dell’allegato del Regolamento n. 2023/2006/CE.

Infine, i produttori di RPET sono invitati a notificare il sito di produzione dello stesso RPET all’Autorità sanitaria territorialmente competente fornendo informazioni in merito alla relativa attività svolta.

Il testo della circolare può essere richiesto alla segreteria di IPPR che rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.