CIRCOLARE
Nuova definizionedi sottoprodotti nel Disegno di Legge “Comunitaria 2009”

Segnaliamo rilevanti novità in tema di sottoprodotti previste (al fine dell’urgente recepimento della nuova direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti) dalla Legge Comunitaria 2009, legge approvata lo scorso 28 gennaio 2010 dal Senato ed ora di nuovo all’esame della Camera. Il Disegno di Legge prevede che potranno essere considerate come sottoprodotti le sostanze trattate, purché secondo la normale pratica industriale, e riutilizzate anche in altro ciclo produttivo. Si tratta (se la Camera dovesse confermare la proposta del Senato) di un importante passo in avanti rispetto all’approccio sin qui adottato non tanto dal Legislatore quanto da alcuni Enti preposti al controllo degli adempimenti in materia di rifiuti, che hanno in alcuni casi (nel Veneto, in particolar modo) adottato una nozione di rifiuto eccessivamente estensiva ed in alcuni casi contra legem. La fuoriuscita dal sistema di gestione dei rifiuti, oltre che rappresentare un giusto premio ai comportamenti eco-virtuosi delle nostre Aziende (dal momento che detti residui di lavorazione sono per la stragrande maggioranza avviati ad un successivo reimpiego), comporterebbe il venir meno di quei laccioli burocratici recentemente introdotti dal sistema SISTRI (si vedano circolari della scrivente sul tema). Tornando al provvedimento, ecco di seguito una sintesi esplicativa delle novità.  La nuova definizione. La nuova definizione recata dalla Comunitaria riformula in senso espansivo quella attualmente contenuta dal Dlgs 152/2006, laddove in base all’odierna formulazione data da quest’ultimo possono essere considerati “sottoprodotti” solo le sostanze ed i materiali che possiedono fin dalla loro origine le caratteristiche merceologiche dei beni, mentre quelle che necessitano di un trattamento per acquisire tale status sono considerate rifiuti. Ancora, sotto il profilo della “certezza” del reimpiego, l’attuale Dlgs 152/2006 impone che debba essere definito “sin dalla fase della produzione”, sia “integrale” ed “avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito” mentre la norma mediata dalla Comunitaria chiede solo che la sostanza “sia ulteriormente utilizzata”.   

 Definizione di “sottoprodotto” 
 ex Dlgs 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera p) 
In base al testo IN VIGORE sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali: In base al nuovo testo PREVISTO dalla Legge Comunitaria 2009 è sottoprodotto una sostanza o un oggetto:
originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non e` la produzione di tale articolo
il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; è certo che la sostanza o l’oggetto saranno ulteriormente utilizzati;
non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale (…) ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; la sostanza o l’oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; l’ulteriore utilizzo e` legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 
abbiano un valore economico di mercato • (non vi è analoga previsione)
• (non vi è analoga previsione) Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

  Il testo integrale è a disposizione delle Aziende che ne faranno richiesta.