Credito di imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e imballaggi compostabili

È stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 2 aprile 2024, che riporta i criteri e i requisiti per l’applicazione del credito di imposta rinnovato con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre  2022,  n.  197).

 

In particolare, il decreto riconosce la possibilità di ottenere il credito di imposta di cui all’art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023 alle imprese che nel 2023 e 2024 hanno  acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da altri circuiti post-consumo, ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002,  imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

L’allegato 1 del DM definisce i requisiti dei materiali e dei prodotti:

  • Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • Origine del rifiuto: da EER 15 01 02 “imballaggi in plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”;
    • Conformità dei materiali e relativa documentazione: i materiali impiegati dovranno essere conformi a una delle seguenti norme: UNI 10667 – 14, UNI 10667 – 16 o UNI 10667 – 17. Sarà quindi necessario richiedere al fornitore di MPS i rapporti di prova che attestino la conformità del materiale alle suddette norme;
    • Contenuto di riciclato da post-consumo: minimo 30%;
    • Certificazioni: certificazioni di prodotto rilasciate da enti accreditati nell’ambito di una schema di certificazione sul contenuto di riciclato (come Plastica Seconda Vita) o nell’ambito della verifica del contenuto di riciclato dichiarato in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 o, ancora, una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN ISO 15084 o alla norma UNI EN ISO 14025 e che riporti il contenuto di riciclato post-consumo;

 

  • Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • Biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432
    • Certificazioni: certificazioni che attestino la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002 o alla norma EN 13432:2000.

Per imballaggi derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro sarà necessario fornire una delle certificazioni previste per i prodotti in plastica di cui a punto 1), senza necessità di informazioni aggiuntive in merito ai materiali impiegati.

 

Ricordiamo che la certificazione Plastica Seconda Vita è compresa tra le certificazioni idonee a comprovare il contenuto di riciclato. Ricordiamo, inoltre, che i certificati emessi in conformità all’edizione corrente del disciplinare riportano sempre il contenuto di plastica riciclata da post consumo anche nel caso in cui il marchio ottenuto sia diverso da “PSV – da raccolta differenziata”.

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Decreto 2 aprile 2024