A partire dal 5 agosto 2010, data di entrata in vigore del Dm 18 maggio 2010, n. 113, il Pet riciclato potrà così derogare al divieto stabilito dall’articolo 13 del Dm 21 marzo 1973 relativo all’impiego di materiale plastico riciclato usato nella preparazione di oggetti destinati a venire in contatto con alimenti.
Il decreto 18 maggio 2010, n.113 dal titolo “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciciclato”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 168 del 21 luglio 2010.
Ai fini della deroga, le bottiglie di recupero devono essere costituite da Pet originariamente idoneo al contatto con alimenti mentre i produttori di bottiglie potranno utilizzare solo PET riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare, mediante un challenge test, che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito ai requisiti di idoneità di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 1935/2004. Le bottiglie dovranno comunque contenere almeno il 50% di Pet vergine e potranno essere utilizzate per le sole acque minerali naturali.
Le disposizioni introdotte dal decreto 18 maggio 2010, n. 113 si applicheranno fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in materia di processi di riciclo previste dal regolamento 282/2008/CE.
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